Art. 2. 1. Con decorrenza 1 gennaio 1997 l'importo massimo della prestazione mensile per l'assistenza economica per la continuita' della vita familiare e della casa, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del decreto del presidente della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2, e' fissato in lire 11.700 per ora lavorativa e in lire 1.158.000 come importo massimo per la prestazione mensile. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 10 dicembre 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996 Registro n. 9, foglio n. 62 - Marinaro