Art. 2.
 
  1.  Con  decorrenza  1  gennaio  1997   l'importo   massimo   della
prestazione  mensile  per  l'assistenza  economica per la continuita'
della vita familiare e della casa, ai sensi dell'articolo 10 comma  4
del  decreto del presidente della Giunta provinciale 1 febbraio 1991,
n. 2, e' fissato  in  lire  11.700  per  ora  lavorativa  e  in  lire
1.158.000 come importo massimo per la prestazione mensile.
  Il  presente  regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare.
   Bolzano, 10 dicembre 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996
Registro n. 9, foglio n. 62 - Marinaro