Art. 10. Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali 1. Il giudizio nelle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego provinciale e' dato da apposita commissione esaminatrice composta da tre membri che, oltre ad avere la padronanza della lingua che puo' scegliere il candidato, sono ritenuti esperti nelle materie d'esame. 2. I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra gli impiegati dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso superato il periodo di prova. Uno dei membri funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilita', va garantita la presenza di ambedue i sessi. 3. La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano, fatta salva comunque la possibilita' che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino. 4. Le commissioni esaminatrici per la selezione del personale insegnante ed equiparato vengono nominate per ciascuno dei gruppi linguistici e sono composte da appartenenti allo stesso gruppo linguistico, fatta salva la dimostrata mancanza di esperti nell'ambito del gruppo linguistico ladino. 5. La commissione e' validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione puo' essere prevista per ogni componente la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 6. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici possono essere svolte da impiegati idonei a svolgere tali funzioni. 7. Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice puo' avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale. 8. Le commissioni esaminatrici per il reclutamento del personale mediante prove selettive possono rimanere in carica fino a tre anni.