Art. 10.
        Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali
  1.   Il   giudizio   nelle   procedure  concorsuali  per  l'accesso
all'impiego provinciale e' dato da apposita commissione  esaminatrice
composta da tre membri che, oltre ad avere la padronanza della lingua
che  puo' scegliere il candidato, sono ritenuti esperti nelle materie
d'esame.
  2. I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o  in
parte,  fra gli impiegati dell'amministrazione provinciale o di altre
amministrazioni  pubbliche.  I  membri  devono  appartenere  ad   una
qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi
a  concorso  ed  avere in ogni caso superato il periodo di prova. Uno
dei membri funge da presidente.  Nelle  commissioni,  salva  motivata
impossibilita', va garantita la presenza di ambedue i sessi.
  3.  La  composizione  delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi
alla  consistenza  dei  gruppi  linguistici  risultanti   dall'ultimo
censimento  ufficiale  della  popolazione nella provincia di Bolzano,
fatta salva  comunque  la  possibilita'  che  uno  dei  membri  possa
appartenere  al  gruppo  linguistico  ladino.  In  caso  di procedure
concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo  linguistico
ladino,   uno   dei   membri   della  commissione  esaminatrice  deve
appartenere al gruppo linguistico ladino.
  4.  Le  commissioni  esaminatrici  per  la  selezione del personale
insegnante ed equiparato vengono nominate  per  ciascuno  dei  gruppi
linguistici  e  sono  composte  da  appartenenti  allo  stesso gruppo
linguistico,  fatta  salva  la   dimostrata   mancanza   di   esperti
nell'ambito del gruppo linguistico ladino.
  5.  La  commissione  e'  validamente  costituita con la presenza di
tutti i membri e decide a maggioranza di  voti  dei  componenti.  Per
supplire  ad  eventuali  temporanee  assenze o impedimenti di uno dei
componenti o del segretario della commissione  puo'  essere  prevista
per ogni componente la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di
uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso
provvedimento  di  nomina  della  commissione  esaminatrice   o   con
successivo provvedimento.
  6. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici possono
essere svolte da impiegati idonei a svolgere tali funzioni.
  7.  Per  lo  svolgimento  di  singole  prove d'esame la commissione
esaminatrice   puo'   avvalersi   della   consulenza    di    persone
particolarmente  esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo
della selezione del personale.
  8. Le commissioni esaminatrici per il  reclutamento  del  personale
mediante prove selettive possono rimanere in carica fino a tre anni.