Art. 11.
                             Graduatorie
  1.  L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza,
quarta  e  quinta  qualifica  funzionale   puo'   avvenire   mediante
superamento  delle  prove  selettive  secondo  l'ordine  di  apposita
graduatoria aggiornata alle date di cui al comma 5 e formata per ogni
profilo e gruppo linguistico.
  2. Nel bando  di  cui  all'articolo  12  puo'  essere  prevista  la
formazione  di  apposite  graduatorie  per  uffici  o  servizi o zone
territoriali delimitate.
  3. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria permanente  vengono
prese  in  considerazione  le domande pervenute alla ripartizione del
personale entro le ore 12 dell'ultimo  giorno  del  mese  antecedente
quello   di  scadenza  della  graduatoria.  Si  considerano  comunque
prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine stabilito
a mezzo lettera raccomandata. A tal fine fa fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
  4. La graduatoria e' formata sulla base della valutazione di titoli
ai  sensi  dell'articolo  14.  La  valutazione dei titoli di servizio
avviene a cadenza semestrale il primo gennaio ed il primo  luglio  di
ogni  anno.  Non  si  tiene  conto del servizio prestato nel semestre
antecedente le suindicate date.
  5. La graduatoria permanente viene aggiornata ogni quattro  mesi  e
cioe'  al  primo  marzo,  primo luglio e primo novembre di ogni anno,
salvo diversa  disciplina  da  prevedersi,  a  causa  di  particolari
esigenze   organizzative,   nel   bando   per  profili  professionali
specifici.
  6.  La  graduatoria permanente e' resa immediatamente esecutiva con
l'approvazione  da  parte  del  direttore  della   ripartizione   del
personale.   La graduatoria e' depositata nell'ufficio competente per
la sua gestione e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in  cui
ha sede l'ufficio medesimo.
  7.  Le  domande  per  l'inserimento nella graduatoria devono essere
confermate, a  pena  di  decadenza,  entro  il  biennio  a  decorrere
dall'approvazione  della  graduatoria, qualora l'aspirante entro tale
biennio  non  abbia  instaurato  un  rapporto  di   servizio   presso
l'amministrazione  provinciale.    La  conferma della domanda implica
l'aggiornamento,  da  parte  dell'aspirante,  della   sua   posizione
relativamente  a  disoccupazione,  sussidio  di  minimo vitale, figli
minori a carico; in mancanza il relativo punteggio gia' attribuito e'
azzerato.
  8.  Il  personale  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
mobilita'  verticale  oppure  orizzontale,  puo'  chiedere  di essere
inserito nella relativa graduatoria.
  9. Il personale non di ruolo in servizio, assunto nel  rispetto  di
una  graduatoria,  ha  titolo  di  precedenza  nella  graduatoria del
corrispondente profilo  professionale,  tenuto  conto  della  maggior
anzianita'  di  servizio. In subordine il personale di cui al comma 8
ha titolo di precedenza nella graduatoria del  profilo  professionale
al  quale  aspira, tenuto conto della maggiore anzianita' complessiva
di servizio  effettivo.  Si  considera  personale  non  di  ruolo  in
servizio  il  personale che ha prestato servizio, anche con soluzione
di continuita', nel corso dell'anno antecedente alla data di scadenza
del termine utile per l'iscrizione in graduatoria,  ivi  compreso  il
giorno stesso di scadenza, escluso il personale dimissionario.
  10.   I   concorrenti   che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
sottopongono alla prova selettiva o non  superano  la  prova  vengono
cancellati  dalla  graduatoria  e  possono ripresentare la domanda di
ammissione, decorsi sei mesi dalla  cancellazione.  Tali  concorrenti
perdono comunque il diritto di precedenza di cui al comma 9.
  11.  Il  personale  non  di  ruolo  in  servizio,  in  caso  di non
superamento della prova selettiva o di assenza dalla medesima,  senza
giustificato  motivo, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico
in atto che, in mancanza di  idonei,  puo'  essere  prorogato  dietro
richiesta  del direttore competente. In caso di un rapporto di lavoro
con tale personale senza preciso termine il relativo  rapporto  viene
disdetto  non  appena il corrispondente posto puo' essere coperto con
personale idoneo, salvo il rispetto di un  termine  di  preavviso  di
trenta giorni.