Art. 11. Graduatorie 1. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale puo' avvenire mediante superamento delle prove selettive secondo l'ordine di apposita graduatoria aggiornata alle date di cui al comma 5 e formata per ogni profilo e gruppo linguistico. 2. Nel bando di cui all'articolo 12 puo' essere prevista la formazione di apposite graduatorie per uffici o servizi o zone territoriali delimitate. 3. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria permanente vengono prese in considerazione le domande pervenute alla ripartizione del personale entro le ore 12 dell'ultimo giorno del mese antecedente quello di scadenza della graduatoria. Si considerano comunque prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine stabilito a mezzo lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 4. La graduatoria e' formata sulla base della valutazione di titoli ai sensi dell'articolo 14. La valutazione dei titoli di servizio avviene a cadenza semestrale il primo gennaio ed il primo luglio di ogni anno. Non si tiene conto del servizio prestato nel semestre antecedente le suindicate date. 5. La graduatoria permanente viene aggiornata ogni quattro mesi e cioe' al primo marzo, primo luglio e primo novembre di ogni anno, salvo diversa disciplina da prevedersi, a causa di particolari esigenze organizzative, nel bando per profili professionali specifici. 6. La graduatoria permanente e' resa immediatamente esecutiva con l'approvazione da parte del direttore della ripartizione del personale. La graduatoria e' depositata nell'ufficio competente per la sua gestione e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio medesimo. 7. Le domande per l'inserimento nella graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro il biennio a decorrere dall'approvazione della graduatoria, qualora l'aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l'amministrazione provinciale. La conferma della domanda implica l'aggiornamento, da parte dell'aspirante, della sua posizione relativamente a disoccupazione, sussidio di minimo vitale, figli minori a carico; in mancanza il relativo punteggio gia' attribuito e' azzerato. 8. Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la mobilita' verticale oppure orizzontale, puo' chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria. 9. Il personale non di ruolo in servizio, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggior anzianita' di servizio. In subordine il personale di cui al comma 8 ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, tenuto conto della maggiore anzianita' complessiva di servizio effettivo. Si considera personale non di ruolo in servizio il personale che ha prestato servizio, anche con soluzione di continuita', nel corso dell'anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l'iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza, escluso il personale dimissionario. 10. I concorrenti che, senza giustificato motivo, non si sottopongono alla prova selettiva o non superano la prova vengono cancellati dalla graduatoria e possono ripresentare la domanda di ammissione, decorsi sei mesi dalla cancellazione. Tali concorrenti perdono comunque il diritto di precedenza di cui al comma 9. 11. Il personale non di ruolo in servizio, in caso di non superamento della prova selettiva o di assenza dalla medesima, senza giustificato motivo, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico in atto che, in mancanza di idonei, puo' essere prorogato dietro richiesta del direttore competente. In caso di un rapporto di lavoro con tale personale senza preciso termine il relativo rapporto viene disdetto non appena il corrispondente posto puo' essere coperto con personale idoneo, salvo il rispetto di un termine di preavviso di trenta giorni.