Art. 12. Prove selettive 1. Nel bando con cui si indice il reclutamento mediante prove selettive sono da indicare: a) il profilo professionale; b) il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla prova selettiva; c) le modalita' di presentazione delle domande di ammissione alla prova selettiva; d) la documentazione da presentare per l'ammissione alla prova selettiva; e) il programma di esame nonche' gli eventuali testi su cui verte la prova selettiva; f) le modalita' di espletamento della prova selettiva. 2. Le prove selettive di cui al comma 1 devono garantire la parita' di trattamento dei concorrenti sulla base di fattori di valutazione identici o comunque equivalenti. 3. La convocazione alle prove selettive e' disposta da parte del direttore dell'ufficio competente sulla base delle richieste dei singoli servizi, nel rispetto dei posti disponibili e dei posti da occupare con personale appartenente alle categorie protette, seguendo la graduatoria di cui all'articolo 11. 4. Alle prove selettive e' convocato il seguente numero di candidati: a) per la copertura di un posto: almeno quattro candidati interni e quattro candidati esterni; b) per la copertura di due o piu' posti: un numero di candidati pari ad almeno un sestuplo dei posti da coprire suddiviso a meta' tra candidati interni ed esterni; c) in caso di un numero inferiore di candidati di una categoria viene ammesso un corrispondente numero maggiore dell'altra categoria. 5. Al termine di ogni selezione si forma la graduatoria dei candidati sulla base dei risultati conseguiti alle prove stesse. La graduatoria di merito, datata e firmata dai membri della commissione e dal segretario, e' affissa per almeno dieci giorni nel luogo dello svolgimento delle prove selettive ed all'albo della ripartizione del personale. Dopo la pubblicazione della graduatoria si puo' procedere al conferimento dei posti. 6. Nel rispetto della graduatoria di merito i candidati che, a selezione terminata, non possono essere nominati in prova, sono iscritti alla graduatoria di cui all'articolo 11 nella quale precedono i candidati che non hanno ancora fatto o superato le prove selettive. Agli idonei soprannumerari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. 7. Qualora le prove selettive consistano in piu' di una, il candidato acquisisce l'idoneita' se supera ciascuna di esse.