Art. 12.
                           Prove selettive
  1.  Nel  bando  con  cui  si  indice il reclutamento mediante prove
selettive sono da indicare:
   a) il profilo professionale;
   b) il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla prova
selettiva;
   c) le modalita' di presentazione delle domande di ammissione  alla
prova selettiva;
   d)  la  documentazione  da  presentare per l'ammissione alla prova
selettiva;
   e)  il programma di esame nonche' gli eventuali testi su cui verte
la prova selettiva;
   f) le modalita' di espletamento della prova selettiva.
  2. Le prove selettive di cui al comma 1 devono garantire la parita'
di trattamento dei concorrenti sulla base di fattori  di  valutazione
identici o comunque equivalenti.
  3.  La  convocazione  alle prove selettive e' disposta da parte del
direttore dell'ufficio competente  sulla  base  delle  richieste  dei
singoli  servizi,  nel  rispetto dei posti disponibili e dei posti da
occupare con personale appartenente alle categorie protette, seguendo
la graduatoria di cui all'articolo 11.
  4.  Alle  prove  selettive  e'  convocato  il  seguente  numero  di
candidati:
   a)  per la copertura di un posto: almeno quattro candidati interni
e quattro candidati esterni;
   b) per la copertura di due o piu' posti: un  numero  di  candidati
pari ad almeno un sestuplo dei posti da coprire suddiviso a meta' tra
candidati interni ed esterni;
   c)  in  caso  di un numero inferiore di candidati di una categoria
viene ammesso un corrispondente numero maggiore dell'altra categoria.
  5. Al termine  di  ogni  selezione  si  forma  la  graduatoria  dei
candidati  sulla  base dei risultati conseguiti alle prove stesse. La
graduatoria di merito, datata e firmata dai membri della  commissione
e  dal segretario, e' affissa per almeno dieci giorni nel luogo dello
svolgimento delle prove selettive ed all'albo della ripartizione  del
personale.  Dopo la pubblicazione della graduatoria si puo' procedere
al conferimento dei posti.
  6. Nel rispetto della graduatoria di  merito  i  candidati  che,  a
selezione  terminata,  non  possono  essere  nominati  in prova, sono
iscritti  alla  graduatoria  di  cui  all'articolo  11  nella   quale
precedono  i candidati che non hanno ancora fatto o superato le prove
selettive. Agli idonei soprannumerari si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8.
  7. Qualora le  prove  selettive  consistano  in  piu'  di  una,  il
candidato acquisisce l'idoneita' se supera ciascuna di esse.