Art. 13.
          Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi
  1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso
o  corso  concorso pubblico valgono i seguenti criteri di valutazione
dei titoli e degli esami:
   a) valutazione complessiva dell'esame di concorso: ottanta punti;
   b) valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso: dieci
punti, di cui nel bando possono essere riservati fino a cinque  punti
a  titoli  di  specializzazione  richiesti  e  non  per l'accesso, da
indicarsi espressamente nel bando medesimo;
   c) esperienza professionale:
    1) nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti,  un  punto  per
ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di dieci punti;
    2)   nel   caso   dell'esercizio  di  mansioni  affini,  compresa
l'esperienza  affine  esercitata  in  profili  professionali   oppure
qualifiche  inferiori  o  superiori,  mezzo  punto  per  ogni periodo
quadrimestrale fino ad un massimo di cinque punti.
  2.  La  valutazione dei titoli e' effettuata per coloro che abbiano
superato le prove d'esame.