Art. 13. Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi 1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso pubblico valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami: a) valutazione complessiva dell'esame di concorso: ottanta punti; b) valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso: dieci punti, di cui nel bando possono essere riservati fino a cinque punti a titoli di specializzazione richiesti e non per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando medesimo; c) esperienza professionale: 1) nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti, un punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di dieci punti; 2) nel caso dell'esercizio di mansioni affini, compresa l'esperienza affine esercitata in profili professionali oppure qualifiche inferiori o superiori, mezzo punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di cinque punti. 2. La valutazione dei titoli e' effettuata per coloro che abbiano superato le prove d'esame.