Art. 14. Valutazione dei titoli per il reclutamento mediante prove selettive 1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 11 vengono attribuiti i seguenti punteggi: a) punti dieci per la valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri: 1) per ogni decimo di media superiore al voto sei e' attribuito un quarto di punto; in caso di voto espresso in trentesimi o sessantesimi si procede per analogia; 2) in caso di titolo di studio con giudizio complessivo, si applica la seguente tabella di corrispondenza: giudizio complessivo voto numerico - - ottimo dieci distinto nove buono otto soddisfacente sette sufficiente sei 3) un titolo di studio senza indicazione di voto nonche' quello recante un giudizio complessivo non previsto sub cfr. 2, e' valutato soltanto se vengono presentati i voti riportati all'ultimo anno della relativa formazione; 4) in caso di presentazione di piu' titoli di studio viene valutato il titolo di studio richiesto per l'accesso o, in mancanza di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore; 5) per i profili professionali ascritti alla I e II qualifica funzionale il punteggio e' dimezzato; b) punti dieci per l'esperienza professionale, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri: 1) la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti oppure equiparabili sono valutati in ragione di punti due per anno (un punto per ogni periodo semestrale); per i profili professionali che prevedono il titolo di studio minimo ai fini dell'accesso al servizio provinciale, viene valutata qualsiasi attivita' lavorativa; 2) nel caso di profili professionali che prevedono l'equiparazione tra anni scolastici e anni di esperienza professionale, per coloro che sostituiscono l'assolvimento della scuola con l'esperienza professionale, si procede ad una riduzione del numero degli anni di esperienza professionale valutabili pari al numero degli anni scolastici corrispondenti; c) punti quattro per la disoccupazione limitatamente ai periodi d'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, oppure d'iscrizione negli appositi elenchi previsti per le categorie protette, in ragione di mezzo punto per ogni periodo trimestrale; il punteggio e' attribuito per la disoccupazione nei due anni antecedenti alla presentazione della richiesta; d) punti dieci in caso di percezione da parte della famiglia dell'aspirante del sussidio di minimo vitale, sempreche' tale sussidio venga percepito in modo continuativo per almeno sei mesi; e) punti tre per ogni figlio minore a carico.