Art. 14.
 Valutazione dei titoli per il reclutamento mediante prove selettive
  1. Per la formazione  delle  graduatorie  di  cui  all'articolo  11
vengono attribuiti i seguenti punteggi:
   a)  punti  dieci per la valutazione del titolo di studio richiesto
per l'accesso, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:
    1) per ogni decimo di media superiore al voto sei  e'  attribuito
un  quarto  di  punto;  in  caso  di  voto  espresso  in trentesimi o
sessantesimi si procede per analogia;
    2) in caso di titolo  di  studio  con  giudizio  complessivo,  si
applica la seguente tabella di corrispondenza:
giudizio complessivo                     voto numerico
          -                                     -
       ottimo                                dieci
       distinto                              nove
       buono                                 otto
       soddisfacente                         sette
       sufficiente                           sei
 
    3)  un  titolo di studio senza indicazione di voto nonche' quello
recante un giudizio complessivo non previsto sub cfr. 2, e'  valutato
soltanto se vengono presentati i voti riportati all'ultimo anno della
relativa formazione;
   4)  in  caso  di  presentazione  di  piu'  titoli  di studio viene
valutato il titolo di studio richiesto per l'accesso o,  in  mancanza
di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore;
    5)  per  i  profili  professionali ascritti alla I e II qualifica
funzionale il punteggio e' dimezzato;
   b) punti dieci per l'esperienza professionale, da attribuirsi  nel
rispetto dei seguenti criteri:
    1)  la  professione  esercitata  oppure  il servizio prestato con
mansioni corrispondenti oppure equiparabili sono valutati in  ragione
di  punti  due per anno (un punto per ogni periodo semestrale); per i
profili professionali che prevedono il titolo  di  studio  minimo  ai
fini  dell'accesso  al servizio provinciale, viene valutata qualsiasi
attivita' lavorativa;
    2)   nel   caso   di   profili   professionali   che    prevedono
l'equiparazione   tra   anni   scolastici   e   anni   di  esperienza
professionale, per  coloro  che  sostituiscono  l'assolvimento  della
scuola  con  l'esperienza  professionale, si procede ad una riduzione
del numero degli anni di esperienza professionale valutabili pari  al
numero degli anni scolastici corrispondenti;
   c)  punti  quattro  per la disoccupazione limitatamente ai periodi
d'iscrizione nella prima classe delle liste di  collocamento,  oppure
d'iscrizione   negli  appositi  elenchi  previsti  per  le  categorie
protette, in ragione di mezzo punto per ogni periodo trimestrale;  il
punteggio   e'   attribuito   per  la  disoccupazione  nei  due  anni
antecedenti alla presentazione della richiesta;
   d)  punti  dieci  in  caso  di  percezione da parte della famiglia
dell'aspirante  del  sussidio  di  minimo  vitale,  sempreche'   tale
sussidio venga percepito in modo continuativo per almeno sei mesi;
   e) punti tre per ogni figlio minore a carico.