Art. 15. Assunzione a tempo determinato 1. Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l'amministrazione provinciale puo' assumere personale a tempo determinato, incaricato oppure provvisorio su posti vacanti e supplente per la sostituzione di personale assente, nel rispetto di appositi criteri fissati dalla Giunta provinciale. 2. In sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto della normativa vigente, l'amministrazione provinciale puo' assumere personale supplente. Le assenze per congedi ordinari possono essere coperte con personale supplente nel solo caso della custodia o guardiania di immobili di proprieta' della Provincia oppure nel caso in cui il personale sostituito fruisca del congedo ordinario, senza riprendere servizio, nei periodi compresi tra la fine dell'astensione obbligatoria e la fine dell'astensione facoltativa dal servizio per maternita', compreso il congedo ordinario aggiunto alla fine. Il personale supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del personale sostituito. 3. L'assunzione a tempo determinato di personale puo' essere disposta anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in tal caso il relativo trattamento economico e' ridotto in proporzione. 4. Al fine di garantire la regolare continuita' del servizio l'assunzione a tempo determinato di personale puo' essere effettuata con un anticipo massimo di un mese prima del verificarsi della disponibilita' del posto.