Art. 15.
                   Assunzione a tempo determinato
  1.  Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti
mediante procedure concorsuali,  l'amministrazione  provinciale  puo'
assumere personale a tempo determinato, incaricato oppure provvisorio
su  posti  vacanti  e  supplente  per  la  sostituzione  di personale
assente, nel  rispetto  di  appositi  criteri  fissati  dalla  Giunta
provinciale.
  2.  In  sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto
della normativa vigente, l'amministrazione provinciale puo'  assumere
personale  supplente.  Le assenze per congedi ordinari possono essere
coperte con personale  supplente  nel  solo  caso  della  custodia  o
guardiania  di immobili di proprieta' della Provincia oppure nel caso
in cui il personale sostituito fruisca del congedo  ordinario,  senza
riprendere servizio, nei periodi compresi tra la fine dell'astensione
obbligatoria  e  la fine dell'astensione facoltativa dal servizio per
maternita', compreso il congedo  ordinario  aggiunto  alla  fine.  Il
personale  supplente  deve appartenere allo stesso gruppo linguistico
del personale sostituito.
  3. L'assunzione  a  tempo  determinato  di  personale  puo'  essere
disposta  anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in
tal caso il relativo trattamento economico e' ridotto in proporzione.
  4. Al fine  di  garantire  la  regolare  continuita'  del  servizio
l'assunzione  a tempo determinato di personale puo' essere effettuata
con un anticipo massimo  di  un  mese  prima  del  verificarsi  della
disponibilita' del posto.