Art. 16 Personale insegnante ed equiparato: contingente dei posti e conferimento di incarichi e supplenze 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, per il personale insegnante ed equiparato appartenente ai profili professionali di insegnante laureato/laureata, insegnante, insegnante di applicazioni tecniche, insegnante di musica, educatore/educatrice di istituto, istitutore/istitutrice, educatore/educatrice ed assistente di portatori di handicap, le ripartizioni competenti per materia nonche' gli istituti per l'educazione musicale determinano, nel rispetto del contingente massimo dei posti fissato dalla Giunta provinciale, gli incarichi e le supplenze annuali da conferire nel prossimo anno scolastico. L'elenco provvisorio di tali incarichi e supplenze e' pubblicato, a titolo informativo e con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati, per almeno dieci giorni agli albi delle precitate unita' organizzative e della ripartizione del personale. 2. Gli incarichi e le supplenze annuali per i posti di cui al comma 1 vengono conferiti sulla base della scelta del posto fatta dai singoli candidati nel rispetto di apposita graduatoria formata secondo criteri approvati dalla Giunta provinciale, garantendo comunque la precedenza al personale di ruolo. In mancanza di candidati in graduatoria e' ammessa la chiamata diretta. 3. Non sono disponibili per la scelta i posti dei dipendenti in servizio titolari di un incarico oppure una supplenza che chiedono l'assegnazione del posto di lavoro gia' occupato. Sono comunque disponibili alla scelta i posti coperti con personale incaricato per chiamata diretta oppure sprovvisto dei requisiti culturali d'accesso nonche' i posti per i quali la competente unita' organizzativa chieda la copertura con altro personale per dimostrate insuperabili difficolta' nei rapporti relazionali sul posto di lavoro. 4. I posti che non sono compresi nel provvedimento di determinazione definitiva degli incarichi e delle supplenze annuali, sono conferiti d'ufficio nel rispetto della graduatoria di cui al comma 2. 5. Gli incarichi o le supplenze del personale che continua a rimanere in servizio sono prorogati d'ufficio. 6. Gli eventuali ulteriori profili professionali ai quali si dovra' applicare la disciplina di cui al presente articolo sono determinati dal direttore della ripartizione del personale.