Art. 16
      Personale insegnante ed equiparato: contingente dei posti
               e conferimento di incarichi e supplenze
  1.  Entro il 30 giugno di ogni anno, per il personale insegnante ed
equiparato  appartenente  ai  profili  professionali  di   insegnante
laureato/laureata,  insegnante,  insegnante di applicazioni tecniche,
insegnante   di    musica,    educatore/educatrice    di    istituto,
istitutore/istitutrice,   educatore/educatrice   ed   assistente   di
portatori di handicap, le ripartizioni competenti per materia nonche'
gli istituti per l'educazione musicale determinano, nel rispetto  del
contingente  massimo  dei posti fissato dalla Giunta provinciale, gli
incarichi e le supplenze  annuali  da  conferire  nel  prossimo  anno
scolastico.  L'elenco  provvisorio  di  tali incarichi e supplenze e'
pubblicato, a titolo informativo e con un adeguato anticipo  rispetto
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande da
parte  degli  interessati,  per  almeno  dieci giorni agli albi delle
precitate unita' organizzative e della ripartizione del personale.
  2. Gli incarichi e le supplenze annuali per i posti di cui al comma
1  vengono  conferiti  sulla  base  della  scelta del posto fatta dai
singoli  candidati  nel  rispetto  di  apposita  graduatoria  formata
secondo   criteri  approvati  dalla  Giunta  provinciale,  garantendo
comunque  la  precedenza  al  personale  di  ruolo.  In  mancanza  di
candidati in graduatoria e' ammessa la chiamata diretta.
  3.  Non  sono  disponibili  per la scelta i posti dei dipendenti in
servizio titolari di un incarico oppure una  supplenza  che  chiedono
l'assegnazione  del  posto  di  lavoro  gia'  occupato. Sono comunque
disponibili alla scelta i posti coperti con personale incaricato  per
chiamata  diretta oppure sprovvisto dei requisiti culturali d'accesso
nonche' i posti per i quali la competente unita' organizzativa chieda
la  copertura  con  altro  personale  per   dimostrate   insuperabili
difficolta' nei rapporti relazionali sul posto di lavoro.
  4.   I   posti   che   non   sono  compresi  nel  provvedimento  di
determinazione definitiva degli incarichi e delle supplenze  annuali,
sono  conferiti  d'ufficio  nel  rispetto della graduatoria di cui al
comma 2.
  5. Gli incarichi o  le  supplenze  del  personale  che  continua  a
rimanere in servizio sono prorogati d'ufficio.
  6. Gli eventuali ulteriori profili professionali ai quali si dovra'
applicare  la disciplina di cui al presente articolo sono determinati
dal direttore della ripartizione del personale.