Art. 17. Incarico di esperti 1. In caso di necessita' ed in mancanza di esperti propri, l'amministrazione provinciale puo' avvalersi di esperti esterni, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente. I relativi incarichi vengono conferiti dalla Giunta provinciale a tempo determinato. 2. Con il provvedimento d'incarico e' determinato il compenso globale da commisurare in relazione all'importanza del lavoro affidato. Possono essere rimborsate anche le spese, debitamente documentate, connesse all'incarico. 3. Nel caso in cui l'incarico, oltre a comprendere la piena osservanza dell'orario d'ufficio, costituisca per l'incaricato l'unica attivita' lavorativa, la retribuzione annuale verra' corrisposta in 13 mensilita'. In tale caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformita' in quanto previsto per il corrispondente personale dipendente. L'incarico ha una durata fino a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.