Art. 17.
                         Incarico di esperti
  1. In  caso  di  necessita'  ed  in  mancanza  di  esperti  propri,
l'amministrazione  provinciale  puo'  avvalersi  di  esperti esterni,
prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente.  I
relativi incarichi vengono conferiti dalla Giunta provinciale a tempo
determinato.
  2.  Con  il  provvedimento  d'incarico  e'  determinato il compenso
globale  da  commisurare  in  relazione  all'importanza  del   lavoro
affidato.  Possono  essere  rimborsate  anche  le  spese, debitamente
documentate, connesse all'incarico.
  3. Nel caso  in  cui  l'incarico,  oltre  a  comprendere  la  piena
osservanza   dell'orario   d'ufficio,  costituisca  per  l'incaricato
l'unica  attivita'  lavorativa,  la   retribuzione   annuale   verra'
corrisposta  in  13 mensilita'.   In tale caso si provvede anche alle
iscrizioni previdenziali ed assistenziali in  conformita'  in  quanto
previsto  per  il  corrispondente personale dipendente. L'incarico ha
una durata fino a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.