Art. 18.
       Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio
                     per studenti o neolaureati
  1. Per temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di  nuovi
processi  di automatizzazione nei propri archivi, nelle biblioteche o
negli uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti  o  per
particolari  temporanee  esigenze di servizio possono essere assunti,
per una durata non superiore a dodici mesi, disoccupati  in  possesso
di  requisiti  richiesti  per  l'accesso all'impiego provinciale. Nel
piano della politica del lavoro  vengono  determinate  le  fasce  dei
disoccupati  da  privilegiare  in tale impiego. La Giunta provinciale
stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri  di  assunzione,
tenuto  conto  della  copertura  finanziaria della relativa spesa nel
bilancio di previsione.
  2. Presso i servizi dell'amministrazione provinciale possono essere
assunti, per  una  durata  non  superiore  a  tre  mesi,  studenti  o
neolaureati  per  lo  svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato
all'integrazione della formazione scolastica. La  Giunta  provinciale
stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalita', i criteri
di   assunzione   ed   il  compenso,  tenuto  conto  della  copertura
finanziaria della relativa  spesa  nel  bilancio  di  previsione.  Il
relativo  compenso  non  puo'  superare  il  cinquanta  per cento del
trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con
mansioni equiparate o simili.