Art. 19.
                            Volontariato
  1. Possono essere ammessi dal direttore del singolo servizio o ente
provinciale gli interessati al volontariato  senza  compensi,  previa
stipulazione  di  apposito  accordo  e  assolvimento  degli  obblighi
assicurativi a carico dell'amministrazione.
  2. Al rapporto di volontariato non sono connessi gli effetti di  un
rapporto  di  lavoro dipendente. La relativa esperienza professionale
e'  valutata  solamente  in  sede  di  selezione  del  personale  per
l'impiego provinciale, tenuto conto della normativa in vigore.