Art. 19. Volontariato 1. Possono essere ammessi dal direttore del singolo servizio o ente provinciale gli interessati al volontariato senza compensi, previa stipulazione di apposito accordo e assolvimento degli obblighi assicurativi a carico dell'amministrazione. 2. Al rapporto di volontariato non sono connessi gli effetti di un rapporto di lavoro dipendente. La relativa esperienza professionale e' valutata solamente in sede di selezione del personale per l'impiego provinciale, tenuto conto della normativa in vigore.