Art. 20.
                 Assunzione di personale stagionale
  1.  Nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta provinciale
e dei principi di pubblicita' e trasparenza, i  servizi  e  gli  enti
provinciali possono selezionare ed assumere direttamente il personale
stagionale.
  2.  A richiesta l'assunzione e l'amministrazione del personale puo'
essere effettuata dalla ripartizione  del  personale  per  conto  del
relativo servizio o ente provinciale.