Art. 20. Assunzione di personale stagionale 1. Nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta provinciale e dei principi di pubblicita' e trasparenza, i servizi e gli enti provinciali possono selezionare ed assumere direttamente il personale stagionale. 2. A richiesta l'assunzione e l'amministrazione del personale puo' essere effettuata dalla ripartizione del personale per conto del relativo servizio o ente provinciale.