Art. 21. Stipulazione di convenzioni con cooperative del lavoro o organizzazioni similari 1. Per i lavori straordinari oppure imprevisti e comunque di breve durata, che non possono essere espletati dal personale in dotazione e per i quali non convenga l'assunzione di apposito personale, la Giunta provinciale puo' stipulare delle convenzioni con cooperative del lavoro oppure altre organizzazioni autorizzate.