Art. 21.
       Stipulazione di convenzioni con cooperative del lavoro
                      o organizzazioni similari
  1.  Per i lavori straordinari oppure imprevisti e comunque di breve
durata, che non possono essere espletati dal personale in dotazione e
per i quali non  convenga  l'assunzione  di  apposito  personale,  la
Giunta  provinciale  puo' stipulare delle convenzioni con cooperative
del lavoro oppure altre organizzazioni autorizzate.