Art. 22.
               Utilizzazione di obiettori di coscienza
  1. Al fine dell'utilizzazione di obiettori di  coscienza  presso  i
singoli  servizi  ed  enti  provinciali  negli  ambiti previsti dalla
rispettiva normativa statale, la Giunta  provinciale  puo'  stipulare
delle convenzioni con il competente organo dello Stato.