Art. 23.
              Limiti di eta' per l'accesso provinciale
  1.  All'impiego provinciale si accede con un eta' di almeno 18 anni
compiuti.
  2.  Per  i  profili  professionali  richiedenti   una   particolare
idoneita'  fisica  o  psichica  oppure  una formazione specifica puo'
essere stabilito nel bando di concorso un limite massimo di eta'  non
superiore a 50 anni.
  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  particolari in materia di
limiti di eta' vigenti per il corpo forestale ed il corpo dei  vigili
del fuoco.