Art. 23. Limiti di eta' per l'accesso provinciale 1. All'impiego provinciale si accede con un eta' di almeno 18 anni compiuti. 2. Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneita' fisica o psichica oppure una formazione specifica puo' essere stabilito nel bando di concorso un limite massimo di eta' non superiore a 50 anni. 3. Sono fatte salve le disposizioni particolari in materia di limiti di eta' vigenti per il corpo forestale ed il corpo dei vigili del fuoco.