Art. 24. Collocamento a riposo 1. Il personale e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'eta' di 65 anni. 2. In deroga al limite di cui al comma 1 il personale puo' essere mantenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'. 3. Il personale che ai sensi della normativa relativa deve eventualmente cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento del limite di eta' di cui al comma 1, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui al comma 2, e' collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dalla relativa data.