Art. 24.
                        Collocamento a riposo
  1. Il personale e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del
mese successivo al raggiungimento dell'eta' di 65 anni.
  2.  In  deroga al limite di cui al comma 1 il personale puo' essere
mantenuto in servizio fino al compimento  del  settantesimo  anno  di
eta'.
  3.  Il  personale  che  ai  sensi  della  normativa  relativa  deve
eventualmente  cessare   dal   servizio   in   data   successiva   al
raggiungimento del limite di eta' di cui al comma 1, ovvero cessa dal
servizio  prima  della  scadenza  della proroga in servizio di cui al
comma 2,  e'  collocato  a  riposo  d'ufficio  con  decorrenza  dalla
relativa data.