Art. 26.
                 Presentazione della documentazione
  1. La documentazione necessaria per l'assunzione in  servizio  deve
essere presentata, a pena di decadenza dal diritto al posto, all'atto
dell'assunzione   e   comunque   entro  e  non  oltre  trenta  giorni
dall'inizio del servizio, salvo  proroga  concessa  per  giustificati
motivi.
  2.   Il   personale   e'   tenuto   ad   informare   immediatamente
l'amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari  per  la
permanenza in servizio provinciale.
  3.  In  sede  di  assunzione  gli aspiranti con precedente servizio
provinciale documentano oppure fanno le  dichiarazioni  relativamente
ai   soli   stati,  fatti  o  qualita'  personali  che  hanno  subito
variazioni.