Art. 26. Presentazione della documentazione 1. La documentazione necessaria per l'assunzione in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto al posto, all'atto dell'assunzione e comunque entro e non oltre trenta giorni dall'inizio del servizio, salvo proroga concessa per giustificati motivi. 2. Il personale e' tenuto ad informare immediatamente l'amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per la permanenza in servizio provinciale. 3. In sede di assunzione gli aspiranti con precedente servizio provinciale documentano oppure fanno le dichiarazioni relativamente ai soli stati, fatti o qualita' personali che hanno subito variazioni.