Art. 27.
        Disposizioni particolari per le persone handicappate
  1.  La  persona  handicappata  sostiene  le  prove  d'esame   nelle
procedure  concorsuali  con  l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi  eventualmente  necessari  in  relazione  allo   specifico
handicap.  L'ausilio  necessario  nonche'  l'eventuale  necessita' di
tempi aggiuntivi sono da indicare nella domanda di partecipazione.
  2. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai
due   terzi,   assunta   presso  l'amministrazione  provinciale  come
vincitore  oppure  vincitrice  di  concorso,  ha  diritto  di  scelta
prioritaria tra le sedi disponibili.
  3.  Ai  fini  dell'assunzione  di  personale  handicappato  non  e'
richiesta la certificazione di sana e  robusta  costituzione  fisica.
L'amministrazione  provinciale  puo' pero' richiedere che, a cura del
collegio  medico  preordinato  agli   accertamenti   sanitari   nelle
assunzioni  obbligatorie,  venga  accertata  la  compatibilita' dello
specifico handicap con le mansioni da svolgere.