Art. 27. Disposizioni particolari per le persone handicappate 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nelle procedure concorsuali con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. L'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi sono da indicare nella domanda di partecipazione. 2. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi, assunta presso l'amministrazione provinciale come vincitore oppure vincitrice di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 3. Ai fini dell'assunzione di personale handicappato non e' richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. L'amministrazione provinciale puo' pero' richiedere che, a cura del collegio medico preordinato agli accertamenti sanitari nelle assunzioni obbligatorie, venga accertata la compatibilita' dello specifico handicap con le mansioni da svolgere.