Art. 28.
                      Riammissione in servizio
  1.  Il  personale  gia'  di  ruolo  oppure   incaricato   a   tempo
indeterminato   presso   l'amministrazione  provinciale  puo'  essere
riammesso in servizio, anche su posti a tempo determinato.
  2. Costituiscono presupposti per la  riammissione  in  servizio  il
possesso  dei requisiti per l'accesso all'impiego provinciale nonche'
il giudizio positivo  del  direttore  della  struttura  organizzativa
destinataria.
  3. Ha titolo di precedenza nella riammissione in servizio,
   a) il personale perdente posto, compreso il personale femminile in
aspettativa ai fini del conseguimento del diritto a pensione;
   b)  il genitore o familiare che assiste con continuita' un parente
o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente;
   c) il richiedente con prole a carico;
   d) il richiedente che si e' riqualificato per il rientro.
  4. Il personale riammesso e' inquadrato in un profilo professionale
le cui mansioni siano identiche o similari  a  quelle  esercitate  al
momento  della  cessazione  dal  servizio  provinciale  oppure  in un
profilo professionale della stessa qualifica funzionale per il  quale
possiede i requisiti culturali d'accesso.
  5.  Al  personale  di  cui al comma 3, lettera a), e' attribuito un
trattamento economico corrispondente a quello  acquisito  al  momento
della  cessazione dal servizio. Al restante personale riassunto viene
attribuito  un  trattamento  economico  da  stabilirsi  da   apposita
commissione,  composta  da  tre esperti, tenuto conto dell'esperienza
professionale   attinente   all'impiego   previsto,   escluso    ogni
riconoscimento di servizio.
  6.  Il  personale  riammesso  di  regola  e'  sottoposto al normale
periodo di prova previsto per l'assunzione nell'impiego provinciale.