Art. 28. Riammissione in servizio 1. Il personale gia' di ruolo oppure incaricato a tempo indeterminato presso l'amministrazione provinciale puo' essere riammesso in servizio, anche su posti a tempo determinato. 2. Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego provinciale nonche' il giudizio positivo del direttore della struttura organizzativa destinataria. 3. Ha titolo di precedenza nella riammissione in servizio, a) il personale perdente posto, compreso il personale femminile in aspettativa ai fini del conseguimento del diritto a pensione; b) il genitore o familiare che assiste con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente; c) il richiedente con prole a carico; d) il richiedente che si e' riqualificato per il rientro. 4. Il personale riammesso e' inquadrato in un profilo professionale le cui mansioni siano identiche o similari a quelle esercitate al momento della cessazione dal servizio provinciale oppure in un profilo professionale della stessa qualifica funzionale per il quale possiede i requisiti culturali d'accesso. 5. Al personale di cui al comma 3, lettera a), e' attribuito un trattamento economico corrispondente a quello acquisito al momento della cessazione dal servizio. Al restante personale riassunto viene attribuito un trattamento economico da stabilirsi da apposita commissione, composta da tre esperti, tenuto conto dell'esperienza professionale attinente all'impiego previsto, escluso ogni riconoscimento di servizio. 6. Il personale riammesso di regola e' sottoposto al normale periodo di prova previsto per l'assunzione nell'impiego provinciale.