Art. 29.
                          Norma transitoria
  1. La precedenza in graduatoria di cui all'articolo  11,  comma  9,
del  personale  non di ruolo in servizio, assunto nel rispetto di una
graduatoria, spetta anche al personale assunto per  chiamata  diretta
sulla  base  della  previgente  normativa,  purche'  in  possesso  di
un'anzianita' di servizio di almeno un anno.
  2.   Al  personale  insegnante  della  sesta  qualifica  funzionale
eventuali  servizi   precedentemente   prestati   nell'ambito   della
formazione professionale in qualita' di assistente e non riconosciuti
agli  effetti  della  progressione  giuridica  ed  economica ai sensi
dell'articolo 59 della legge  provinciale  29  giugno  1987,  n.  12,
vengono  riconosciuti  nell'attuale  qualifica  funzionale  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27.
  3. Per le procedure concorsuali espletate entro il 1996 il  periodo
di cui all'articolo 8, comma 2, rimane biennale.
  4.  Il  personale  in  servizio  alla data di entrata in vigore del
presente regolamento mantiene l'idoneita' comunque acquisita ai sensi
dell'articolo 8, comma 4.
  5. Il personale provinciale insegnante delle scuole professionali e
degli istituti per  l'educazione  musicale,  in  servizio  da  almeno
cinque  anni  alla data di entrata in vigore del presente regolamento
per effetto di incarichi o supplenze, ed in  possesso  dei  requisiti
richiesti   per  l'accesso  ai  relativi  posti,  e'  inquadrato  nei
corrispondenti profili professionali previo superamento di  un  esame
di  idoneita',  da  sostenersi secondo le modalita' determinate dalla
Giunta provinciale.  E' esonerato dal superamento del predetto  esame
di  idoneita'  il  personale  in possesso dei precitati requisiti che
abbia conseguito l'idoneita' in un concorso pubblico provinciale.
  6. Il personale non di ruolo in servizio ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, alla data di entrata in vigore del presente regolamento  nei
profili    professionali    di    addetto/addetta    alle    pulizie,
domestico/domestica,     usciere/usciera,      operaio/      operaia,
bidello/bidella, cantoniere/cantoniera, operaio specializzato/operaia
specializzata,  cantoniere specializzato/specializzata, assistente di
segreteria e' convocato e selezionato secondo la normativa previgente
e quello assunto dopo secondo la procedura di  cui  all'articolo  12,
commi 4, 5, 6.
  7.  Al  fine di permettere ed agevolare il passaggio alla Provincia
autonoma di Bolzano del personale in servizio  presso  l'Associazione
provinciale  delle organizzazioni zootecniche altoatesine e svolgente
esclusivamente  compiti  istituzionali  della  Provincia  presso  gli
uffici della medesima, al relativo personale si applica la disciplina
di  cui  all'articolo  8,  comma  9,  nonche' il comma 1 del presente
articolo.