Art. 29. Norma transitoria 1. La precedenza in graduatoria di cui all'articolo 11, comma 9, del personale non di ruolo in servizio, assunto nel rispetto di una graduatoria, spetta anche al personale assunto per chiamata diretta sulla base della previgente normativa, purche' in possesso di un'anzianita' di servizio di almeno un anno. 2. Al personale insegnante della sesta qualifica funzionale eventuali servizi precedentemente prestati nell'ambito della formazione professionale in qualita' di assistente e non riconosciuti agli effetti della progressione giuridica ed economica ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, vengono riconosciuti nell'attuale qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27. 3. Per le procedure concorsuali espletate entro il 1996 il periodo di cui all'articolo 8, comma 2, rimane biennale. 4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantiene l'idoneita' comunque acquisita ai sensi dell'articolo 8, comma 4. 5. Il personale provinciale insegnante delle scuole professionali e degli istituti per l'educazione musicale, in servizio da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento per effetto di incarichi o supplenze, ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi posti, e' inquadrato nei corrispondenti profili professionali previo superamento di un esame di idoneita', da sostenersi secondo le modalita' determinate dalla Giunta provinciale. E' esonerato dal superamento del predetto esame di idoneita' il personale in possesso dei precitati requisiti che abbia conseguito l'idoneita' in un concorso pubblico provinciale. 6. Il personale non di ruolo in servizio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, alla data di entrata in vigore del presente regolamento nei profili professionali di addetto/addetta alle pulizie, domestico/domestica, usciere/usciera, operaio/ operaia, bidello/bidella, cantoniere/cantoniera, operaio specializzato/operaia specializzata, cantoniere specializzato/specializzata, assistente di segreteria e' convocato e selezionato secondo la normativa previgente e quello assunto dopo secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6. 7. Al fine di permettere ed agevolare il passaggio alla Provincia autonoma di Bolzano del personale in servizio presso l'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine e svolgente esclusivamente compiti istituzionali della Provincia presso gli uffici della medesima, al relativo personale si applica la disciplina di cui all'articolo 8, comma 9, nonche' il comma 1 del presente articolo.