Art. 3.
                 Numero e tipo delle prove di esame
  1. Nei concorsi per l'accesso all'impiego provinciale  i  candidati
sono sottoposti, oltreche' ad una prova orale, ad una o due prove, di
norma  scritte,  o pratiche, che vertono su piu' argomenti, compiti o
discipline attinenti alle materie di esame previste dal bando.
  2. Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta  e
quinta  qualifica funzionale le prove d'esame possono essere limitate
ad una prova pratica ed orale.
  3.  La  prova  scritta o pratica puo' svolgersi anche sulla base di
questionari.
  4.  Possono  effettuarsi  tests  attitudinali,  di   regola   quale
presupposto  di  ammissione  alle  prove  d'esame, tenuto conto delle
mansioni da svolgere.