Art. 3. Numero e tipo delle prove di esame 1. Nei concorsi per l'accesso all'impiego provinciale i candidati sono sottoposti, oltreche' ad una prova orale, ad una o due prove, di norma scritte, o pratiche, che vertono su piu' argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie di esame previste dal bando. 2. Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d'esame possono essere limitate ad una prova pratica ed orale. 3. La prova scritta o pratica puo' svolgersi anche sulla base di questionari. 4. Possono effettuarsi tests attitudinali, di regola quale presupposto di ammissione alle prove d'esame, tenuto conto delle mansioni da svolgere.