Art. 31. 1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 marzo 1997 DURNWALDER