Art. 31.
  1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
   Bolzano, 26 marzo 1997
                             DURNWALDER