Art. 4.
                Modalita' di svolgimento degli esami
  1. La durata massima della prova scritta o  pratica  per  l'accesso
alle   qualifiche   funzionali  sesta,  settima,  ottava  e  nona  e'
determinata dalla commissione di  esame  in  non  piu'  di  sei  ore,
elevabili  per  le  prove  pratiche  dei  profili  professionali  del
personale tecnico ad otto ore.
  2. La durata massima della prova scritta o  pratica  per  l'accesso
alla  prima,  seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale e'
determinata dalla commissione di esame in non piu' di quattro ore.
  3.  La  verifica  dei  risultati  dei  questionari  e   dei   tests
attitudinali  puo'  essere  fatta  a  mezzo  di idonea strumentazione
automatizzata.
  4. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  o  pratiche  e'
sufficiente,  salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di
due componenti della commissione di esame ovvero di un membro  e  del
segretario.
  5.  Tra l'invito scritto alle prove di esame e la data delle stesse
deve  intercorrere  un  periodo  non  inferiore  a  quindici  giorni.
L'invito   avviene   mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  In caso di avviso di ricevimento non  sottoscritto  dal
destinatario,  vale  a  tutti  gli  effetti quale data di ricevimento
quella apposta sull'avviso dall'agente postale.
  6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4  e
5 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale.