Art. 5. Assunzione mediante corso concorso 1. Per l'accesso all'impiego provinciale puo' altresi' essere bandito un corso concorso finalizzato alla formazione di base oppure specifica dei candidati stessi. 2. Il numero dei candidati ammessi al corso non puo' superare del trenta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso i candidati sono sottoposti alle selezioni di cui agli articoli 3 e 4. Al termine del corso i candidati sono sottoposti ad apposito esame finale da determinarsi nel bando di concorso. 3. I criteri e le ulteriori modalita' di svolgimento del corso concorso sono stabilite nel relativo bando.