Art. 5.
                 Assunzione mediante corso concorso
  1.  Per  l'accesso  all'impiego  provinciale  puo'  altresi' essere
bandito un corso concorso finalizzato alla formazione di base  oppure
specifica dei candidati stessi.
  2.  Il  numero dei candidati ammessi al corso non puo' superare del
trenta  per  cento  il  numero  dei  posti  messi  a  concorso.   Per
l'ammissione  al  corso i candidati sono sottoposti alle selezioni di
cui agli articoli 3 e 4.  Al  termine  del  corso  i  candidati  sono
sottoposti  ad  apposito  esame  finale  da determinarsi nel bando di
concorso.
  3. I criteri e le ulteriori  modalita'  di  svolgimento  del  corso
concorso sono stabilite nel relativo bando.