Art. 6.
                           Concorso unico
  1.  L'amministrazione  provinciale, a richiesta degli enti pubblici
operanti nella provincia di Bolzano, puo' indire  un  unico  concorso
oppure  corso concorso a copertura di posti vacanti in ruoli organici
appartenenti ad amministrazioni diverse.
  2.  Il  provvedimento  che  indice  il concorso unico stabilisce il
numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.
  3. In sede di assunzione il candidato sceglie  il  ruolo  cui,  nel
rispetto della graduatoria di merito, vuole essere assegnato.