Art. 6. Concorso unico 1. L'amministrazione provinciale, a richiesta degli enti pubblici operanti nella provincia di Bolzano, puo' indire un unico concorso oppure corso concorso a copertura di posti vacanti in ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse. 2. Il provvedimento che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo. 3. In sede di assunzione il candidato sceglie il ruolo cui, nel rispetto della graduatoria di merito, vuole essere assegnato.