Art. 7. Titoli di studio 1. Per l'accesso all'impiego provinciale oltre ai titoli di studio o professionali italiani sono ammessi i titoli conseguiti in un altro stato dell'Unione europea ed equiparati dalla vigente normativa ai titoli italiani. 2. I titoli esteri di cui al comma 1, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi alle procedure concorsuali con riserva, a meno che non sussista una disciplina piu' favorevole. Gli esami integrativi oppure misure compensative eventualmente richieste devono essere in ogni caso assolte prima della scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione. 3. Il candidato di cui al comma 2 ammesso con riserva che abbia conseguito una posizione favorevole nella graduatoria finale di merito e' assunto qualora ottenga il riconoscimento del proprio titolo di studio o professionale entro il termine previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli. Oltre tale termine, e fino al riconoscimento del titolo, la sua posizione piu' favorevole nella graduatoria finale di merito non preclude la possibilita' di assumere altri candidati. 4. Nei singoli bandi di concorso le possibilita' d'accesso possono essere estese a titoli di studio o professionali dichiarati equipollenti dagli organi competenti sulla base della vigente normativa.