Art. 7.
                          Titoli di studio
  1.  Per l'accesso all'impiego provinciale oltre ai titoli di studio
o professionali italiani sono ammessi i titoli conseguiti in un altro
stato dell'Unione europea ed equiparati dalla  vigente  normativa  ai
titoli italiani.
  2.  I titoli esteri di cui al comma 1, soggetti a riconoscimento ma
non ancora riconosciuti, sono ammessi alle procedure concorsuali  con
riserva, a meno che non sussista una disciplina piu' favorevole.  Gli
esami  integrativi oppure misure compensative eventualmente richieste
devono essere in ogni caso assolte prima della scadenza  del  termine
utile alla presentazione delle domande di ammissione.
  3.  Il  candidato  di  cui al comma 2 ammesso con riserva che abbia
conseguito una  posizione  favorevole  nella  graduatoria  finale  di
merito  e'  assunto  qualora  ottenga  il  riconoscimento del proprio
titolo di studio o professionale  entro  il  termine  previsto  dalla
normativa  comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli. Oltre
tale termine, e fino al riconoscimento del titolo, la  sua  posizione
piu'  favorevole  nella  graduatoria finale di merito non preclude la
possibilita' di assumere altri candidati.
  4. Nei singoli bandi di concorso le possibilita' d'accesso  possono
essere   estese   a  titoli  di  studio  o  professionali  dichiarati
equipollenti  dagli  organi  competenti  sulla  base  della   vigente
normativa.