Art. 8. Disposizioni comuni alle procedure concorsuali 1. Oltre a posti di ruolo o a tempo indeterminato possono essere messi a concorso anche i posti a tempo determinato. Le graduatorie di merito per posti a tempo determinato vengono utilizzate in sede di copertura di posti di ruolo o a tempo indeterminato. 2. I candidati che conseguono l'idoneita' nelle procedure concorsuali possono essere nominati in prova, nel rispetto della graduatoria di merito e della disciplina sulla proporzionale etnica, al verificarsi di posti vacanti, entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria rispettivamente all'albo della ripartizione del personale per i reclutamenti mediante prove selettive, e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige per le altre procedure concorsuali. 3. La copertura di posti a tempo determinato a medio e lungo termine e' effettuata in primo luogo nel rispetto delle graduatorie concorsuali ed in subordine nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli. 4. La copertura oppure accettazione di un posto a tempo determinato entro il periodo di cui al comma 2 comporta il mantenimento dell'idoneita' per la nomina in prova per la durata dell'inquadramento nel corrispondente profilo professionale ed il successivo periodo di un anno, salvo dimissione volontaria. 5. La rinuncia ad un rapporto di lavoro offerto nel rispetto della graduatoria di merito comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell'idoneita' per la nomina in prova. 6. La nomina in prova su posti di ruolo o a tempo indeterminato degli idonei assunti a tempo determinato avviene nel rispetto della graduatoria di merito oppure delle graduatorie di merito successive che si aggiungono a quelle delle procedure concorsuali precedenti. 7. I posti vacanti in ruoli organici diversi ma appartenenti allo stesso profilo professionale possono essere coperti nel rispetto della stessa graduatoria di merito e in presenza di mansioni corrispondenti. Nel caso del personale insegnante deve essere corrispondente la materia d'insegnamento principale intesa come materia con il maggior carico orario. Tale possibilita' deve essere prevista nel bando. 8. Nel bando di concorso puo' essere limitata o esclusa l'assunzione di candidati idonei. 9. Il personale non di ruolo, assunto sulla base di requisiti d'accesso previgenti, e' ammesso alla prima procedura concorsuale successiva all'entrata in vigore di nuovi requisiti d'accesso per il corrispondente profilo professionale. 10. Delle operazioni della commissione di esame viene redatto per ogni seduta un processo verbale che e' sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di esame. Il processo verbale contenente il risultato finale della procedura concorsuale e' sottoscritto da tutti i membri della commissione d'esame e dal segretario.