Art. 2. Nomina e durata del commissario 1. Il commissario straordinario di cui all'art. 1 viene nominato con deliberazione della giunta regionale. 2. Il commissario straordinario puo' nominare un subcommissario per ciascuno dei parchi regionali dell'Oglio Nord e della Spina Verde di Como e sino a due subcommissari per le Orobie Bergamasche. 3. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dell'assemblea consortile ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26.