Art. 2.
                   Nomina e durata del commissario
 
  1.  Il  commissario  straordinario di cui all'art. 1 viene nominato
con deliberazione della giunta regionale.
  2. Il commissario straordinario puo' nominare un subcommissario per
ciascuno dei parchi regionali dell'Oglio Nord e della Spina Verde  di
Como e sino a due subcommissari per le Orobie Bergamasche.
  3.   Il   commissario   straordinario   rimane   in   carica   fino
all'insediamento dell'assemblea consortile  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 8, della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26.