Art. 3.
                  Collaborazione degli enti locali
 
  1. I comitati di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 30
novembre  1983,  n.  86,  composti  dai  sindaci  dei  comuni  e  dai
presidenti delle province e delle comunita'  montane  indicati  dalle
leggi   istitutive   dei   parchi,  collaborano  con  il  commissario
straordinario regionale negli adempimenti  per  l'organizzazione  dei
consorzi gestori dei parchi.
  2.  Le  province e le comunita' montane continuano ad esercitare le
funzioni ad esse attribuite  dalle  leggi  istitutive  dei  parchi  e
collaborano   con   il   commissario  straordinario  regionale  negli
adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani  territoriali  di
coordinamento dei parchi.