Art. 3. Collaborazione degli enti locali 1. I comitati di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, composti dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province e delle comunita' montane indicati dalle leggi istitutive dei parchi, collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi. 2. Le province e le comunita' montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle leggi istitutive dei parchi e collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi.