Art. 4. Deroga e modifica alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 1. La procedura di controllo sostitutivo prevista dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 si applica ai parchi di cui alla presente legge solo in relazione al decorso infruttuoso del termine previsto dal comma 3 dello stesso articolo. 2. Il comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 e' sostituito dal seguente: "9. Gli statuti dei consorzi dei parchi non ancora costituiti devono essere riformulati in conformita' alle disposizioni della presente legge.".