Art. 4.
   Deroga e modifica alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 26
 
  1.  La  procedura  di  controllo  sostitutivo  prevista dal comma 4
dell'art.   12 della legge regionale 16  settembre  1996,  n.  26  si
applica  ai  parchi  di  cui alla presente legge solo in relazione al
decorso infruttuoso del termine previsto dal  comma  3  dello  stesso
articolo.
  2. Il comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 16 settembre 1996,
n. 26 e' sostituito dal seguente:
  "9.  Gli  statuti  dei  consorzi  dei  parchi non ancora costituiti
devono essere riformulati  in  conformita'  alle  disposizioni  della
presente legge.".