Art. 2.
                       Struttura organizzativa
 
  Per quanto  concerne  la  Struttura  organizzativa,  la  stessa  e'
definita  nell'ambito  della  legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 dal
Dirigente Generale del Dipartimento Attivita' Produttive  inserendola
nell'area di attivita' dell'Artigianato.
  Per  lo svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio ci si avvarra'
di un Comitato Tecnico che verra' istituito con  provvedimento  della
Giunta Regionale.
  Il Comitato Tecnico e' composto da n. 5 membri:
   il Responsabile della Struttura Regionale preposta all'artigianato
che lo presiede o un suo delegato;
   un Dirigente del Dipartimento Programmazione;
   dal  Presidente  della Commissione Regionale dell'Artigianato o un
suo delegato;
   dal Presidente dell'Unione delle Camere  di  Commercio  o  un  suo
delegato;
   da un docente dell'Universita' degli Studi di Basilicata.
  Svolgera' la funzione di Segretario un funzionario del Dipartimento
Attivita' Produttive della Regione.
  Il  Comitato  Tecnico, dura in carica cinque anni e comunque la sua
durata e' collegata con la funzione sopra indicata.
  Il Comitato Tecnico e' convocato dal Presidente.
  Esso, per i compiti di cui al successivo art. 3, dovra' dotarsi del
preventivo parere della Commissione  Regionale  per  l'Artigianato  e
potra' avvalersi di esperti o rappresentanti di enti o Associazioni a
vario titolo interessati all'attivita' dell'Osservatorio.
  Ai  componenti  del  Comitato  Tecnico  esterni all'Amministrazione
Regionale viene corrisposta, per ogni seduta, una  indennita'  di  L.
100.000.
  Spetta,  altresi', in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio
e missione se dovuto.