Art. 2. Struttura organizzativa Per quanto concerne la Struttura organizzativa, la stessa e' definita nell'ambito della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 dal Dirigente Generale del Dipartimento Attivita' Produttive inserendola nell'area di attivita' dell'Artigianato. Per lo svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio ci si avvarra' di un Comitato Tecnico che verra' istituito con provvedimento della Giunta Regionale. Il Comitato Tecnico e' composto da n. 5 membri: il Responsabile della Struttura Regionale preposta all'artigianato che lo presiede o un suo delegato; un Dirigente del Dipartimento Programmazione; dal Presidente della Commissione Regionale dell'Artigianato o un suo delegato; dal Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio o un suo delegato; da un docente dell'Universita' degli Studi di Basilicata. Svolgera' la funzione di Segretario un funzionario del Dipartimento Attivita' Produttive della Regione. Il Comitato Tecnico, dura in carica cinque anni e comunque la sua durata e' collegata con la funzione sopra indicata. Il Comitato Tecnico e' convocato dal Presidente. Esso, per i compiti di cui al successivo art. 3, dovra' dotarsi del preventivo parere della Commissione Regionale per l'Artigianato e potra' avvalersi di esperti o rappresentanti di enti o Associazioni a vario titolo interessati all'attivita' dell'Osservatorio. Ai componenti del Comitato Tecnico esterni all'Amministrazione Regionale viene corrisposta, per ogni seduta, una indennita' di L. 100.000. Spetta, altresi', in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio e missione se dovuto.