Art. 4.
                     Obiettivi dell'Osservatorio
 
  L'attivita' dell'Osservatorio deve concorrere:
   a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
   b) alla raccolta e  utilizzazione  dei  dati  nel  rispetto  della
legislazione vigente in materia di segreto statistico;
   c)alla  valutazione  dell'efficacia  degli interventi regionali in
materia d'artigianato;
   d)alla   realizzazione   del   sistema    informativo    regionale
sull'artigianato in raccordo con il sistema informativo nazionale, in
attuazione della legge n. 399/1987;
   e) alla promozione di indagini, ricerche, studi, collaborazioni in
materia d'artigianato;
   f)  alla  realizzazione  di  seminari,  pubblicazioni, convegni di
studio in materia d'artigianato;
   g)  all'aggiornamento  ed  elaborazione   dei   dati   disponibili
acquisendo sistematicamente i nuovi dati;
   h)  alla  creazione,  se  autorizzato  dalla  Giunta Regionale, di
particolari indagini e studi di  carattere  settoriale  o  locale  su
richiesta di Istituzioni e realta' associative che ne abbiano titolo;
   i)   alla   proposta   di   iniziative   volte   allo  sviluppo  e
valorizzazione   dell'artigianato,   con   particolare    riferimento
all'artigianato artistico e tradizionale.