Art. 4. Obiettivi dell'Osservatorio L'attivita' dell'Osservatorio deve concorrere: a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato; b) alla raccolta e utilizzazione dei dati nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico; c)alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia d'artigianato; d)alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato in raccordo con il sistema informativo nazionale, in attuazione della legge n. 399/1987; e) alla promozione di indagini, ricerche, studi, collaborazioni in materia d'artigianato; f) alla realizzazione di seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia d'artigianato; g) all'aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili acquisendo sistematicamente i nuovi dati; h) alla creazione, se autorizzato dalla Giunta Regionale, di particolari indagini e studi di carattere settoriale o locale su richiesta di Istituzioni e realta' associative che ne abbiano titolo; i) alla proposta di iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato, con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.