Art. 2.
 
  1.  All'art.  4  della  legge  regionale  n. 22/1996, dopo il comma
quarto e' infine aggiunto il seguente:
  "4-bis. La struttura tecnica di cui al secondo  comma  puo'  essere
utilizzata, ove consentito dalle norme e disposizioni vigenti, per la
valutazione  delle  proposte progettuali da aggiudicare mediante gara
e/o procedure di comparazione".