Art. 2. 1. All'art. 4 della legge regionale n. 22/1996, dopo il comma quarto e' infine aggiunto il seguente: "4-bis. La struttura tecnica di cui al secondo comma puo' essere utilizzata, ove consentito dalle norme e disposizioni vigenti, per la valutazione delle proposte progettuali da aggiudicare mediante gara e/o procedure di comparazione".