Art. 4.
 
  1.  E'  abrogato  l'art.  6 della legge regionale n. 22/1996, fatte
salve la realizzazione delle sue finalita' e la  utilizzazione  degli
elenchi  in  esso  contemplati  limitatamente  all'esaurimento  delle
attivita' previste nel piano di formazione professionale  per  l'anno
1996.