(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le norme di cui agli artt. 2, comma 2 e 3, e 14, comma 1, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54 e all'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 68 vanno interpretate nei modi indicati nei seguenti capoversi. La norma di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1993 deve intendersi nel senso che ogni incentivo, agevolazione o altro beneficio a carico della Regione e' condizionato all'iscrizione nell'Albo regionale al momento della erogazione. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 68/1995 deve intendersi nel senso che l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative non condiziona l'erogazione di agevolazioni, incentivi ed altri benefici da parte della Regione relativamente alle domande di concessione presentate fino al 29 giugno 1996, qualunque sia la legge di riferimento. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1993 si riferisce alle Societa' Cooperative che abbiano nel territorio regionale una sede, legale o effettiva, principale o secondaria, ovvero una filiale, una succursale o uno stabilimento o una struttura comunque denominata che siano, comunque, operanti ed impegnate a realizzare programmi di intervento sul territorio regionale. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 54/1993 cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 46/1995 non abroga quanto specificamente disposto dall'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1993 n. 26, per gli organismi cooperativi in essa contemplate, relativamente ad aumenti di capitali finalizzati agli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.