Art. 11. Adeguamento degli strumenti urbanistici Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antismica di cui ai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 3 della legge 64/1974 sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale. Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsto dal presente articolo non sono richiesti i pareri dell'organo tecnico consultivo della Giunta Regionale, dell'ufficio regionale urbanistica - Beni ambientali, ne' dell'ufficio geologico regionale. Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge. Copia dello strumento urbanistico adeguato e della delibera consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla Regione entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' diventato esecutivo. Detta deliberazione dovra' essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del comune interessato. I Comuni procederanno all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, tenuto conto dell'adeguamento alla normativa sismica, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Unitamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici, saranno adottati i piani comunali di protezione civile, secondo le vigenti disposizioni di legge.