Art. 2 Denuncia dei lavori Il committente o il costruttore che esegue in proprio deve depositare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo presso le strutture tecniche regionali di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, competenti per territorio. Tale deposito, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti. Il deposito, a richiesta dell'interessato, e' valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata con quanto prescritto dal citato art. 4 lettera b), della predetta legge 1086/1971 e di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425. Il progetto, in duplice esemplare, timbrato e firmato da un tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale dal Direttore dei Lavori, deve tra l'altro comprendere: l'indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, di cui al successivo art. 3; dichiarazione del progettista delle strutture attestante la conformita' del progetto alle norme della legge n. 64/1974 e dei DD.MM. di applicazione; dichiarazione del progettista delle strutture attestante l'appartenenza dell'opera ad una delle categorie previste dalle delibere regionali di attuazione della presente legge; dichiarazione del progettista architettonico che il progetto e' conforme a quello presentato al Comune per il rilascio della concessione edilizia; i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed in chiara sintesi i risultati ottenuti; dichiarazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la parte di propria competenza, attestante la conformita' degli studi e delle indagini geologiche effettuati alle norme vigenti in attuazione della legge 64/1974. La struttura tecnica regionale competente restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Direttore dei lavori, al committente e al Sindaco nel cui territorio si dovra' eseguire l'opera.