Art. 3 Responsabilita' La responsabilita' dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore in corso d'opera e finale, previsto dalla presente legge. L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Il Collaudatore deve essere iscritto all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un Ingegnere o Architetto, puo' essere lo stesso incaricato di cui alla legge 1086/1971, purche' nominato cosi' come previsto dal precedente art. 2. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore in corso d'opera e finale designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori e ad esercitare la sola attivita' di sorveglianza a controllo di cui alla presente legge. In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve essere oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante. Il direttore dei lavori e', altresi', responsabile dei seguenti adempimenti: a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi dei citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso la struttura tecnica regionale competente e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, la custodia degli atti in cantiere puo' essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato; b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici; le annotazioni giornaliere potranno essere effettuate da una persona incaricata dal direttore dei lavori. Il giornale dei lavori dovra' essere conservato a cura del direttore dei lavori fino al termine dei controlli previsti dalla presente legge. La custodia del giornale dei lavori puo' essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato; c) l'obbligo, completata la struttura dell'opera edilizia, di depositare, in duplice copia entro 60 giorni presso le strutture tecniche regionali di cui ai precedente art. 2, la relazione a struttura ultimata, dandone contestuale comunicazione al committente, al collaudatore e al Comune nel cui territorio l'opera e' eseguita. Qualora il deposito del progetto sia stato eseguito anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n. 1086, la relazione a struttura ultimata di cui innanzi coincide con la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della medesima legge. Delle due copie della relazione, una sara' conservata agli atti degli uffici e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sara' restituita ai direttore dei lavori che provvedera' a consegnarla al collaudatore, facendone menzione nel giornale dei lavori; d) l'obbligo di presentare al catasto, limitatamente agli immobili di cui all'art. 220 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi per le opere edilizie e/o similari, e quando, il Direttore dei lavori in c.a. assolve anche alla direzione dei lavori complessiva dell'opera.