Art. 4. Controlli La Regione Basilicata attua, a mezzo delle strutture tecniche competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge in corso d'opera e ad opera ultimata, per verificare la conformita' delle opere al progetto depositato. Gli esiti dei controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 5 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge. La Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce le finalita', i termini e le modalita' dei controlli suddetti, nonche' i tempi, che non dovranno comunque superare i dieci anni, entro i quali tali controlli dovranno essere compiuti, disciplinando anche i casi di revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi della legge n. 219/1981 e successive.