Art. 6. Repressione delle violazioni Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica regionale competente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 64/1974. L'Ingegnere Capo della struttura tecnica regionale competente per territorio, provvede, ai sensi del secondo comma dei citato art. 21 della legge 64/1974 a tutti gli adempimenti di cui all'art. 22 della summenzionata legge 64/1974. Per la violazione dell'obbligo del deposito degli atti di cui all'art. 2 della presente legge, nonche', per la omessa denuncia dell'art. 17 della legge n. 64/1974, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed alla Struttura tecnica regionale competente per territorio, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge, e per la nomina di collaudatore. In caso di dimissioni o di esonero del direttore dei lavori e/o del collaudatore o di mancata nomina nei termini assegnati, la deliberazione della Giunta Regionale di cui ai successivo art. 12 dovra' prevedere la sospensione dei lavori, i termini e le modalita' di nomina dei professionisti. Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della legge 64/1974, non espressamente disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dalle strutture tecniche regionali e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ai sensi della predetta legge. Le funzioni di ingegnere Capo previste dalla legge n. 64/1974 sono espletate dai dirigenti delle strutture tecniche regionali competenti, della relativa qualifica professionale.