Art. 2.
                            Richiami vivi
 
  1. E' ammessa la cattura, l'allevamento, la detenzione e l'uso come
richiami  vivi,  nella caccia da appostamento, delle specie di cui al
comma 1 dell'art. 1 secondo le modalita' indicate  ai  commi  1  e  2
dell'art.  5  della  legge  n.  157 del 1992 e degli articoli 54 e 55
della legge regionale 15 febbraio 1994, n.  8  "Disposizioni  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria".