Art. 2. Richiami vivi 1. E' ammessa la cattura, l'allevamento, la detenzione e l'uso come richiami vivi, nella caccia da appostamento, delle specie di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo le modalita' indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 54 e 55 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria".