Art. 3. Controlli 1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge e' demandata alle figure indicate all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 25 agosto 1997 L'assessore delegato: RIVOLA