Art. 3.
                              Controlli
 
  1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge
e' demandata alle figure indicate all'art. 58 della  legge  regionale
n. 8 del 1994.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 25 agosto 1997
L'assessore delegato:
                               RIVOLA