Art. 8.
         Somministrazione nei locali non aperti al pubblico
 
  1. La somministrazione effettuata nei locali non aperti al pubblico
e nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b), e), f)  e
g),  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, non e' soggetta alle norme
sugli   esercizi   di   somministrazione,   ma    solo    a    quelle
igienico-sanitarie  e,  in  quanto  compatibili, a quelle di pubblica
sicurezza.