Art. 8. Somministrazione nei locali non aperti al pubblico 1. La somministrazione effettuata nei locali non aperti al pubblico e nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b), e), f) e g), della legge 25 agosto 1991, n. 287, non e' soggetta alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie e, in quanto compatibili, a quelle di pubblica sicurezza.