Art. 10.
                   Assegnazione quote di bilancio
 
  1. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di  bilancio
annuale,  e  comunque  entro  i successivi sessanta giorni, la Giunta
regionale, sentiti i dirigenti Coordinatori di area,  esplicita,  con
specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le
relative priorita' e gli indirizzi generali.
  2.  La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1,
procede  all'assegnazione  a  ciascuna  Area,   o   altra   struttura
assimilabile  per autonomia decisionale e operativa, di una specifica
quota di bilancio, individuando i corrispondenti capitoli, e  ne  da'
comunicazione alle competenti Commissioni consiliari.
  Analogamente  opera  l'Ufficio  di  Presidenza  per il bilancio del
Consiglio regionale.
  3. Il provvedimento di cui al comma  2  individua  anche  la  quota
parte  degli  importi  relativi  al funzionamento delle strutture, al
costo del personale e all'acquisizione di beni  e  servizi  necessari
per il pieno adempimento dei compiti assegnati.
  4.  In  attesa  della  legge  di  riordino  delle  procedure  della
programmazione, del  bilancio  e  della  contabilita'  regionale,  le
assegnazioni  di  quote  di cui ai commi 2 e 3 sono determinati anche
mediante aggregazioni e  disaggregazioni  dei  capitoli  di  relativa
pertinenza.