Art. 10. Assegnazione quote di bilancio 1. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di bilancio annuale, e comunque entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sentiti i dirigenti Coordinatori di area, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorita' e gli indirizzi generali. 2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna Area, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale e operativa, di una specifica quota di bilancio, individuando i corrispondenti capitoli, e ne da' comunicazione alle competenti Commissioni consiliari. Analogamente opera l'Ufficio di Presidenza per il bilancio del Consiglio regionale. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all'acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati. 4. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilita' regionale, le assegnazioni di quote di cui ai commi 2 e 3 sono determinati anche mediante aggregazioni e disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.