Art. 11.
                          Gruppi consiliari
 
  1.  Per  l'assolvimento  delle  funzioni statutarie, ciascun Gruppo
consiliare si avvale di un apposito Ufficio di segreteria del Gruppo.
Tale Ufficio opera secondo direttive  impartite  dal  Presidente  del
Gruppo.
  2.  La  dotazione  organica  di  ciascun  Gruppo  consiliare  e  le
procedure per l'assegnazione del personale  sono  disciplinate  dagli
artt.  3  e  4  della  legge  regionale  11  gennaio 1994, n. 3, come
modificata dalla legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.
  3. Il personale assegnato all'Ufficio di segreteria del  Gruppo  e'
distaccato    dalle    strutture    di    appartenenza    e   rientra
obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione dell'incarico.
  4. Al  responsabile  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Gruppo,  se
dirigente, compete il trattamento economico accessorio determinato ai
sensi dell'art. 20.