Art. 11. Gruppi consiliari 1. Per l'assolvimento delle funzioni statutarie, ciascun Gruppo consiliare si avvale di un apposito Ufficio di segreteria del Gruppo. Tale Ufficio opera secondo direttive impartite dal Presidente del Gruppo. 2. La dotazione organica di ciascun Gruppo consiliare e le procedure per l'assegnazione del personale sono disciplinate dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1994, n. 12. 3. Il personale assegnato all'Ufficio di segreteria del Gruppo e' distaccato dalle strutture di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione dell'incarico. 4. Al responsabile dell'Ufficio di segreteria del Gruppo, se dirigente, compete il trattamento economico accessorio determinato ai sensi dell'art. 20.