Art. 12. Funzioni del dirigente Coordinatore di Area 1. Il dirigente Coordinatore di Area: a) assicura l'unitarieta' d'azione dell'Area; b) formula proposte ai rispettivi organi titolari dell'indirizzo politico, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o atti di competenza degli organi medesimi; c) emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali degli organi di direzione politica e ne verifica l'attuazione d'intesa con i dirigenti responsabili di ciascun Settore; d) coadiuva gli organi di direzione politica e i Settori nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari, assicurando il coordinamento con la previgente normativa di settore; e) cura la trasmissione degli atti dei Settori di competenza dell'Area alle strutture centralizzate, verificando la rispondenza degli stessi atti agli obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali degli organi di direzione politica; f) esercita i poteri di spesa per il funzionamento e per le iniziative collegate all'attivita' dell'Area, entro i limiti delle quote di bilancio assegnate ai sensi dell'art. 10; g) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti; h) adotta gli atti di gestione del personale e stipula per conto dell'Ente i contratti individuali di lavoro per il personale dalla prima all'ottava qualifica funzionale; i) propone la promozione e resistenza alle liti nonche' conciliazioni e transazioni; j) coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati con la legge regionale di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; k) favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti delle strutture aggregate dell'Area in apposite conferenze di servizio per l'esame delle principali problematiche organizzative.