Art. 14. Funzioni dei dirigenti responsabili di Settore 1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza; b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente di Area e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse; c) cura le attivita' del Settore ed emana gli atti di competenza del Settore, con facolta' di delegare o autorizzare i dirigenti sottordinati e funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; stipula i contratti e le convenzioni; d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi motivati di necessita' o di urgenza; fornisce risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati; e) procede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' del Settore, previo eventuale esame con le Organizzazioni sindacali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali; i) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; g) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alla richiesta di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione; h) verifica e controlla l'attivita' dei funzionari responsabili degli uffici dipendenti dal Settore, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) d'intesa con il coordinatore di Area organizza il Settore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture centrali e periferiche, tra gli Uffici e le altre strutture operative sottordinate; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunita'; promuove i procedimenti disciplinari; j) individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme del procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, ivi compreso il rispetto dei tempi previsti, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa.