Art. 16. Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del cittadino 1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di comunicazione articolata sul territorio, ha lo scopo di: a) dare attuazione al principio della trasparenza dell'attivita' amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e a una corretta informazione; b) rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualita'; c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento delle modalita' con cui l'amministrazione si propone all'utenza; d) collabora, in raccordo con l'ufficio competente, alle iniziative in materia di counicazione di pubblica utilita'. 2. Per le attivita' di cui al comma 1, gli uffici regionali sono tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico, compreso l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi. 3. L'Ufficio relazioni con il pubblico opera sul territorio, anche attraverso collegamento telematico, avvalendosi di strutture organizzative decentrate denominate "Sportello del cittadino", cui sono affidati i seguenti compiti: a) fornire informazioni in ordine alle competenze degli uffici regionali e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali; b) ricevere e verificare l'ammissibilita' di richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali dell'amministrazione regionale e inoltrarla agli uffici competenti; c) provvedere all'attivita' di ricerca e di analisi finalizzate alla evidenziazione delle esigenze dell'utenza e delle carenze rilevate nella erogazione dei servizi; d) provvedere alle altre attivita' affidate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 4. Le strutture organizzative di cui al presente articolo sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione istitutiva dello "Sportello" individua la sede operativa e ne stabilisce l'organico.