Art. 16.
     Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del cittadino
 
  1.  L'Ufficio  per  le  relazioni  con   il   pubblico,   struttura
organizzativa centrale di comunicazione articolata sul territorio, ha
lo  scopo di:
   a)  dare  attuazione al principio della trasparenza dell'attivita'
amministrativa, al diritto di accesso alla  documentazione  e  a  una
corretta informazione;
   b)   rilevare   sistematicamente   i   bisogni  e  il  livello  di
soddisfazione dell'utenza per i servizi  erogati  e  collaborare  per
adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualita';
   c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento
delle  strutture,  la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento
delle modalita' con cui l'amministrazione si propone all'utenza;
   d)  collabora,  in  raccordo  con   l'ufficio   competente,   alle
iniziative in materia di counicazione di pubblica utilita'.
  2.  Per  le  attivita' di cui al comma 1, gli uffici regionali sono
tenuti a garantire la  collaborazione  e  le  informazioni  richieste
dall'Ufficio  per le relazioni con il pubblico, compreso l'accesso ai
documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi.
  3. L'Ufficio relazioni con il pubblico opera sul territorio,  anche
attraverso   collegamento   telematico,   avvalendosi   di  strutture
organizzative decentrate denominate "Sportello  del  cittadino",  cui
sono affidati i seguenti compiti:
   a)  fornire  informazioni  in  ordine alle competenze degli uffici
regionali e ogni altra  utile  notizia  in  ordine  al  funzionamento
complessivo degli uffici regionali;
   b)  ricevere  e  verificare  l'ammissibilita'  di  richieste degli
operatori sia pubblici sia privati diretti  alle  strutture  centrali
dell'amministrazione regionale e inoltrarla agli uffici competenti;
   c)  provvedere  all'attivita'  di ricerca e di analisi finalizzate
alla  evidenziazione  delle  esigenze  dell'utenza  e  delle  carenze
rilevate nella erogazione dei servizi;
   d) provvedere alle altre attivita' affidate dalla Giunta regionale
e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
   4.  Le  strutture  organizzative  di cui al presente articolo sono
costituite con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione
istitutiva  dello  "Sportello"  individua  la  sede  operativa  e  ne
stabilisce l'organico.