Art. 17. Strutture di progetto 1. La Giunta regionale puo' deliberare l'istituzione di strutture temporanee, denominate "Strutture di progetto", per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entita' e complessita', per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali. Le Strutture di progetto operano tramite l'impiego coordinato di piu' strutture organizzative, anche appartenenti a diverse Aree. 2. Per le esigenze funzionali dell'Area del Consiglio regionale la Giunta delibera, su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'istituzione della Struttura di progetto di cui al comma 1. 3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e, comunque, con l'adempimento dei compiti affidati. 4. L'atto istitutivo delle Strutture di progetto indica la struttura operativa, fra quelle previste dalla presente legge, alla quale l'ufficio medesimo e' equiparato e/o sottordinato.