Art. 17.
                        Strutture di progetto
 
  1.  La  Giunta regionale puo' deliberare l'istituzione di strutture
temporanee,   denominate   "Strutture   di    progetto",    per    il
soddisfacimento  di  esigenze  particolari,  per  la realizzazione di
particolari programmi e progetti di rilevante entita' e complessita',
per la progettazione e la  realizzazione  di  progetti  innovativi  o
sperimentali.  Le  Strutture  di  progetto  operano tramite l'impiego
coordinato di piu'  strutture  organizzative,  anche  appartenenti  a
diverse Aree.
  2.  Per le esigenze funzionali dell'Area del Consiglio regionale la
Giunta delibera, su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza  del
Consiglio,  l'istituzione della Struttura di progetto di cui al comma
1.
  3. Gli uffici di cui ai commi 1  e  2  cessano  alla  scadenza  dei
termini  predeterminati  con  l'atto di costituzione e, comunque, con
l'adempimento dei compiti affidati.
  4.  L'atto  istitutivo  delle  Strutture  di  progetto  indica   la
struttura  operativa,  fra quelle previste dalla presente legge, alla
quale l'ufficio medesimo e' equiparato e/o sottordinato.