Art. 18. Incarichi dirigenziali 1. Ciascuno dei dirigenti e' di norma incaricato, secondo i criteri di cui ai successivi articoli e in conformita' ai principi fissati dal CCNL dell'area della dirigenza, dell'esercizio di funzioni inerenti uno dei seguenti diversificati livelli di responsabilita': a) dirigente Coordinatore di Area; b) dirigente di Settore; c) dirigente di Ufficio. 2. All'interno delle strutture organizzative cosi' come definite dall'art. 7, possono essere attribuiti incarichi di direzione di programmi e progetti di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione. 3. L'incarico di "Capo Gabinetto" e' equiparato a quello di "dirigente Coordinatore di Area". 4. I Coordinatori delle Aree di cui all' art. 8, comma 2, lettere a), b), punto 1, e c) assumono, rispettivamente, il titolo di "Segretario generale del Consiglio", "Segretario generale della Presidenza" e "Segretario generale della Giunta".