Art. 18.
                       Incarichi dirigenziali
 
  1. Ciascuno dei dirigenti e' di norma incaricato, secondo i criteri
di cui ai successivi articoli e in conformita'  ai  principi  fissati
dal  CCNL  dell'area  della  dirigenza,  dell'esercizio  di  funzioni
inerenti uno dei seguenti diversificati livelli di responsabilita':
   a) dirigente Coordinatore di Area;
   b) dirigente di Settore;
   c) dirigente di Ufficio.
  2. All'interno delle strutture organizzative  cosi'  come  definite
dall'art.  7,  possono  essere  attribuiti  incarichi di direzione di
programmi e progetti di verifica, controllo e vigilanza,  di  studio,
ricerca ed elaborazione.
  3.  L'incarico  di  "Capo  Gabinetto"  e'  equiparato  a  quello di
"dirigente Coordinatore di Area".
  4. I Coordinatori delle Aree di cui all' art. 8, comma  2,  lettere
a),  b),  punto  1,  e  c)  assumono,  rispettivamente,  il titolo di
"Segretario  generale  del  Consiglio",  "Segretario  generale  della
Presidenza" e "Segretario generale della Giunta".